ORDINANZA N. 3676

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 2808III.2.1LOCALITĄ: C.so Belgio

del17.11.00CIRCOSCRIZIONE N. 7

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del Sig. Andreeto Luciano, relativa all'occupazione di suolo pubblico con n. 3 veicoli;

Acquisito il parere favorevole del Settore Viabilità e Traffico espresso con nota prot. n. 50172 del 16/11/2000;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

Sino al 20 febbraio 2001

A far tempo dalla data del presente provvedimento

in C.so Belgio, banchina Nord, per mq 18 in prossimità del n.c. 179

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

AVVERTE

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Giuseppina Gianotti