ORDINANZA N. 3602
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 622 |
LOCALITĄ via F.lli Calandra, piazza Cavour |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 15.11.2000 |
GI/VARIE00/calandra |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la parte centrale della piazza Cavour è costituita da giardini frequentati da bambini che vivono, in questo spazio, momenti di aggregazione ludico-sportivo;
Accertato che talvolta è messa in serio pericolo l'incolumità dei fruitori dei giardini stessi in quanto i veicoli percorrono le carreggiate vicine a velocità sostenuta;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Fratelli Calandra
1)l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via dei Mille e via Giolitti;
2)la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, posti rispettivamente uno a m 40.00 circa a SUD del f.f. SUD di Giolitti ed uno in corrispondenza del protendimento ideale del f.m. NORD di via Cavour ;
B) in piazza Cavour
1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra via San Massimo e via F.lli Calandra;
2) la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, posto in corrispondenza del n.c. 14;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)