ORDINANZA N. 3593

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 619

LOCALITĄ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 14.11.2000

LB/VARIE00/regsud-cs

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3358 prot. n. 565 del 27.10.2000 che istituiva, tra l'altro, al punto 3), lettera b), il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, per un posto auto con disposizione "in fila", immediatamente ad EST del n.c. 131;

Considerato che il rifornimento delle attività commerciali esistenti in corso Regina Margherita nel tratto via della Consolata - via delle Orfane, avviene con veicoli di grosse dimensioni, si rende necessario riservare un'area idonea per le operazioni di carico e scarico al fine di evitare che le medesime siano eseguite in doppia fila con grave intralcio per la circolazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

carreggiata laterale SUD

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della carreggiata, tra i nn.cc. 129 e 131, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 3358 prot. n. 565 del 27.10.2000 limitatamente all'area riservata per le operazioni di carico e scarico meglio specificata in premessa;
  3. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1), suddetto;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)