ORDINANZA N. 3586

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 612

LOCALITĄ corso Spezia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 13.11.2000

GI/VARIE00/spezia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la segnalazione del Gruppo Consiliare Forza Italia, con la quale è stata evidenziato che il piano di riordino dei parcheggi in corso Spezia e nelle zone limitrofe, non prevede la possibilità di conservare le panchine utilizzate dai residenti, in un determinato tratto del corso;

Vista l'ordinanza n. 1608 prot. 289 del 30.05.2000, con la quale veniva istituito tra l'altro, al punto 5), il divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata laterale NORD, di corso Spezia, con sosta consentita sulla banchina NORD, a partire da m 5.00 circa ad EST del f.f. EST di via Nizza con disposizione "a spina"

Ritenuta la necessità, quindi, per ragioni di pubblico interesse di dare una più adeguata disposizione alla sosta dei veicoli adottando i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Spezia

1)la revoca del divieto di fermata e della sosta con disposizione "a spina" sulla banchina NORD, limitatamente ad un tratto di m 30.00 circa, istituito con ordinanza n. 1608 prot. 289 del 20.05.2000, meglio specificata in premessa;

  1. la revoca del divieto di fermata, sul lato NORD della carreggiata laterale SUD a m 16.00 circa ad EST del n.c. 26, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso EST, istituito con ordinanza n. 1608 prot. 289 del 30.05.2000;

3)l'istituzione del divieto di sosta permanente, in corrispondenza del tratto di cui al punto 2) summenzionato;

4)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, la demarcazione di colore giallo e nero sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede, nel tratto di cui al punto 3) suddetto, come indicato al comma 3 dell'art. 152 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della demarcazione, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)