ORDINANZA N. 3533

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 603

LOCALITĄ Corso Regio Parco

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 8.11.2000

LB/VARIE00/parco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1101 prot. n. 197 del 28.04.1999 che istituiva in corso Regio Parco il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, per un tratto di m 10.00, immediatamente ad OVEST del n.c. 1;

Considerata l'alta densità di traffico nel tratto di corso Regio Parco oggetto del presente provvedimento e al fine di migliorare le condizioni di mobilità preferenziale ed eliminare i conflitti con il traffico privato, si rende necessario riservare una corsia ai mezzi di trasporto pubblico;

Vista l'ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000 che istituiva la posa in opera di un "delimitatore di corsia" in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici ed ai veicoli dei servizi di soccorso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regio Parco

  1. l'istituzione di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM sul lato NORD della carreggiata laterale NORD, nel tratto: corso Regina Margherita - Lungo Dora Savona;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, eccetto:

  1. veicoli ATM in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  3. autobus in servizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. la posa in opera di un "delimitatore di corsia" lungo la corsia di cui al punto 1) suddetto, con le caratteristiche stabilite dall'ordinanza n. 3250, prot. n. 552 del 19.10.2000, meglio specificata in premessa;
  2. la revoca dell'area riservata per le operazioni di carico e scarico istituita con l'ordinanza n. 1101 prot. n. 197 del 28.04.1999, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del delimitatore di corsia, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)