ORDINANZA N. 3530

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 600

LOCALITĄ Area Mole

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8.11.2000

GI/VARIE00/montebello

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in via Montebello a seguito dell'insediamento del Museo del Cinema

nella Mole vi è un afflusso considerevole di pubblico che deve essere tutelato, e che la limitazione del traffico nella suddetta via comporta necessariamente un diverso assetto viabile delle vie limitrofe;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Verdi

1)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST, nel tratto compreso tra via Montebello e via Rossini, fatta eccezione per i veicoli in dotazione della RAI limitatamente al tratto compreso tra via Rossini ed il n.c. 14;

2)l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) ai veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST e da OVEST verso EST, all'intersezione con via Rossini;

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati della via, a partire dal f.m. EST di via Rossini e procedendo verso EST per un tratto di m 25.00 circa;
  2. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita alle biciclette, ai ciclomotori ed motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD della via, a partire da m 5.00 circa ad OVEST di via Montebello, per un tratto di m 10.00 circa,;
  3. l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita alle biciclette, ai ciclomotori ed motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD della via, ad EST del n.c. 14, per un tratto di m 8.00 circa;
  4. la revoca della sosta a pagamento nel tratto di cui ai punti 4) e 5) suddetto, istituita con l'ordinanza n. 1221 prot. n. 1148 del 16.08.94;

7)la revoca del senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST, limitatamente al tratto: via Rossini - via Montebello;

8)la revoca del divieto di fermata sul lato NORD della via per un tratto di m 35 circa ad EST del f.f. EST di via Rossini, istituita con ordinanza n.2098 prot. 1936 del 6.12.96;

B) in vicolo Benevello

l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) ai veicoli che percorrono la via, all'intersezione con via Verdi;

C) in via Montebello

1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD, nel tratto compreso tra corso San Maurizio e via Gaudenzio Ferrari;

  1. la revoca del senso unico di circolazione, con direzione da SUD verso NORD nel tratto compreso tra corso San Maurizio e via Verdi, istituito con ordinanza n. 111 del 16 aprile 1970;

nel tratto: via Gaudenzio Ferrari - via Verdi

1)l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza;

In deroga a tale divieto è consentito:

a)ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nella via stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

  1. ai veicoli dei residenti e delle attività terziarie ubicate nella via, il transito e la fermata esclusivamente per effettuare minime operazioni di carico e scarico cose o per consentire la salita e la discesa di persone in caso di eccezionale necessità;
  2. ai veicoli dell'Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese (AMIAT) esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia;

2)l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono il tratto di via da NORD verso SUD;

  1. la posa di un dissuasore a scomparsa sull'asse della via, sul protendimento dei f.f. NORD di via Verdi, con funzione di impedimento al transito dei veicoli; è pertanto consentito l'accesso al tratto di via in questione, ai veicoli di cui sopra, esclusivamente da NORD;

nel tratto: corso San Maurizio - via Gaudizio Ferrari

1)l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato OVEST a partire da m 4.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Gaudenzio Ferrari e procedendo verso NORD per un tratto di m 25 circa, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95;

  1. la revoca del divieto di fermata, sul lato OVEST della via a partire dal f.f. NORD di via Ferrari e procedendo verso NORD per un tratto di m13.00 circa, istituito con ordinanza n. 2657 prot. 464 del 29.08.2000;

D) in corso San Maurizio

  1. l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra, per i veicoli che percorrono la carreggiata centrale del corso da EST verso OVEST, all'intersezione con via Montebello;
  2. l'istituzione del senso unico da SUD verso NORD nel varco della banchina NORD, sul proseguimento di via Montebello;

3) la revoca del senso unico da SUD verso NORD lungo i varchi delle due banchine alberate di corso San Maurizio, in protendimento di via Montebello, istituito con ordinanza n. 67 del 30.05.1975;

E)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del dissuasore, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)