ORDINANZA N. 3514

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 599

LOCALITĄ Via Chambery

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 7.11.2000

LB/VARIE00/chambery

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le ordinanze n. 3287, prot. n. 616 del 10.12.1999 e n. 411, prot. 95 del 22.02.2000 con le quali veniva istituito, in via Chambery nel tratto via De Sanctis - int. 93/115 di via Chambery, il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 2,5;

Considerato che nel tratto in questione sono presenti attività commerciali per cui è necessario consentire il transito a veicoli di massa complessiva a pieno carico compresa tra 2,5 t e 3,5 t per il rifornimento delle stesse, così come in caso di utilizzo di veicoli di massa superiore a 3,5 t semprechè abbiano origine e/o destinazione nel tratto di via;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Chambery

  1. l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 3,5, nel tratto : via De Sanctis - via Chambery int.93/135, escluse, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli adibiti al rifornimento delle attività commerciali ivi esistenti, purchè abbiano origine e/o destinazione nel tratto di via suddetto;
  2. la revoca delle ordinanze n. 3287, prot. n. 616 del 10.12.1999 e n. 411, prot. 95 del 22.02.2000, meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)