CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 596 |
LOCALITĄ Piazza della Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
del 6.11.2000 |
LB/VARIE00/repub-perimet |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli elaborati progettuali relativi alla riorganizzazione di piazza della Repubblica e delle aree di pertinenza del mercato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Piazza della Repubblica
A) carreggiata perimetrale del Settore SUD/EST
- l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" sul lato esterno della carreggiata, a partire dal f.f. OVEST di via Egidi e procedendo verso OVEST per un tratto di m. 15.00 circa, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata:
- a partire dal f.f. EST di via Egidi e procedendo verso EST, per un tratto di m. 17.00 circa,
- a partire da m 5.00 a SUD del f.m. SUD di corso Regina Margherita e procedendo verso SUD per un tratto di m 15.00 circa;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato, in servizio autorizzato, sul lato esterno della carreggiata a partire dal n.c. 6 della piazza e procedendo verso NORD fino a m 20.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Regina Margherita;
- l'istituzione del divieto di fermata sul lato interno della carreggiata a partire dall'intersezione con la corsia di corso Regina Margherita riservata ai veicoli di trasporto pubblico e procedendo verso SUD per un tratto di m 30.00 circa;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 15,30 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, lungo il lato interno della carreggiata nel tratto compreso tra i varchi di entrata e di uscita della corsia situata sulla banchina;
- l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, non prefestivi, nel tratto di cui al punto 5), suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
B) carreggiata perimetrale del Settore NORD/EST
- l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, con disposizione "in fila" sul lato esterno della carreggiata:
- a partire da m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di corso Regina Margherita e procedendo verso NORD per un tratto di m. 30.00 circa,
- a partire dal f.f. OVEST di via Priocca e procedendo verso OVEST per un tratto di m 20.00 circa,
- a partire dal f.f. EST del Settore NORD della piazza e procedendo verso EST per un tratto di m 40.00 circa;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata:
- per un posto auto, a partire da m 5.00 circa a NORD del f.f. NORD di corso Regina Margherita;
- per due posti auto, a partire da m 20.00 circa a OVEST del f.f. OVEST di via Priocca;
- l'istituzione del divieto di fermata sul lato interno della carreggiata a partire dall'intersezione con la corsia di corso Regina Margherita riservata ai veicoli di trasporto pubblico e procedendo verso NORD per un tratto di m 55.00 circa;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, lungo il lato interno della carreggiata:
- con disposizione "a pettine" a partire da m 55.00 circa a NORD dell'intersezione con la corsia di corso Regina Margherita riservata ai veicoli di trasporto pubblico e procedendo verso NORD/OVEST fino alla stradina interna al Settore,
- con disposizione "a spina" a partire dalla stradina interna al Settore e procedendo verso OVEST fino al protendimento ideale del f.f. EST del Settore NORD;
- l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, e dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei prefestivi, nei tratti di cui al punto 4), suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
C) carreggiata perimetrale del Settore NORD/OVEST
- l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, con disposizione "in fila" sul lato esterno della carreggiata, fatta eccezione per i tratti di cui ai successivi punti 2) e 3);
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata:
- per un tratto di m 10.00 circa a partire da m 16.00 circa a OVEST del f.f. OVEST di via Mameli e procedendo verso OVEST,
- per un posto auto a SUD del f.f. SUD di via Cottolengo;
D) carreggiata perimetrale del Settore SUD/OVEST
- l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni, con disposizione "in fila" sul lato esterno della carreggiata nel tratto: corso Regina Margherita - protendimento ideale del f.f. EST del Settore, fatta eccezione per il tratto di cui al successivo punto 2);
- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato esterno della carreggiata, a partire da m 37.00 circa a OVEST del f.f OVEST di piazza Emanuele Filiberto e procedendo verso OVEST;
- l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, con sosta consentita, con disposizione "in fila" ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, lungo il lato interno della carreggiata nel tratto: entrata/uscita della corsia interna al Settore;
- l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 dei prefestivi, nel tratto di cui al punto 3), suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
E) la revoca di tutti i provvedimenti in palese contrasto con la presente ordinanza;
F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza dei provvedimenti di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |