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ORDINANZA N. 3496 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 593 |
LOCALITA' Piazza della
Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 06.11.2000 |
LB/VARIE00/repub |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 40 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli elaborati progettuali relativi alla
riorganizzazione di piazza della Repubblica e delle aree di pertinenza del
mercato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse
inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati
in dispositivo;
in piazza
della Repubblica
Settore
SUD/EST
a)
l'istituzione
di una corsia riservata dalle ore 6.00 alle ore 15.30 dei giorni feriali e
dalle ore 6.00 alle ore 20.30 dei prefestivi lungo i lati NORD e OVEST del
Settore;
b)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare su detta corsia con direzione da EST
verso OVEST e da NORD verso SUD;
c)
l'istituzione
del divieto di transito sulla corsia riservata, fatta eccezione per i veicoli
degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
Settore Commercio;
d)
l'istituzione
del divieto di sosta sulla corsia di cui al punto a), con sosta consentita sul
lato interno, con disposizione "in fila", su due file affiancate, ai veicoli
degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
Settore Commercio: per un massimo di un'ora esclusivamente dalle ore 6.00 alle
ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30 nei giorni feriali e dalle ore 6.00
alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nei prefestivi; per un massimo
di 15 minuti dalle ore 9.00 alle ore 12,30 nei giorni feriali e dalle ore 9.00
alle ore 18.30 nei giorni prefestivi; con obbligo degli operatori stessi di
esporre il "disco orario" e di osservare tassativamente le suddette fasce
orarie per le operazioni di carico e scarico merci;
e)
la
revoca della parte delle ordinanze: n. 1193 prot. 1120 del 16.08.94, n. 238
prot. n. 223 del 9.2.96, n. 1481 prot. n. 1365 del 2.9.1996, n. 260 prot. n.
45T del 17.2.1998, in contrasto con la presente;
f) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
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IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro
FARAGGIANA) |