Ordinanza n° 3485 del 3
novembre 2000 Testo coordinato con l'ordinanza n° 3715 del 22.11.00 |
Testo in formato word 95 |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada
approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà
facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la
circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163
"Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da
facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni di
inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti
o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini
della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con
la quale è stata approvata la valutazione preliminare della
qualità dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato
decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevedeva di predisporre per
l'autunno 1999 provvedimenti di limitazione del traffico,
sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza verso il
basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria
gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene
le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 75 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di
35 volte l'anno, è stato invece superato 86 volte nel periodo 1°
gennaio - 1 novembre 2000;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);
Visto l'art. 42 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
1) Che nei giorni giovedì 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14, 21, 28 dicembre 2000, e nei giorni giovedì 4, 11, 18, 25 gennaio, 1, 8, 15, 22 febbraio, 1, 8 marzo 2001 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna con le seguenti modalità:
a) negli orari dalle 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli destinati al trasporto di persone;
b) negli orari dalle ore 7,30 alle ore 10 e dalle 17 alle 19 per i veicoli destinati al trasporto di cose.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
a) Autoveicoli elettrici;
b) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina o a gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
c) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive o autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate;
d) motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
e) autoveicoli che utilizzano come carburante GPL o metano;
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
g) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta, identificabili con certificazione delle rispettive ASL, in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
c) veicoli dei lavoratori, compresi lavoratori del commercio e operatori sanitari e assistenziali, con relativa certificazione dell'orario di lavoro rilasciato dal datore di lavoro, quando dalla certificazione del datore di lavoro risulti un orario di fine turno dopo le 22,30 per spostamenti extracomunali e dopo le 24 per spostamenti in città ovvero un orario di inizio lavoro nelle ore notturne tra le 24 e le 5,30;
d) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
e) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
f) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
g) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
h) motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente autorizzate;
i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
j) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
k) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
l) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
m) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
n) veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
o) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
p) veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti autorizzati;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 3 novembre 2000
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Albo Pretorio il 3 novembre 2000 ore 14,30