ORDINANZA N. 3463

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 590

LOCALITĄ parco del Valentino, viale Medaglie d'Oro

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 3.11.2000

GI/VARIE00/medaglie

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31.10.00, mecc. n. 20009360/69, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante l'oggetto: "Spettacoli viaggianti: Realizzazione Manifestazione denominata "Natale in giostra" presso il V Padiglione di Torino Esposizioni. Approvazione.

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 2008, prot. 1836, del 14.12.1995, con la quale è stata istituita la "ZTL Valentino";

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 1573, prot. 327, del 21.0.1998, con la quale è stata istituita la sottozona "Valentino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, in luogo non vietato e non riservato, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.30, su sede stradale: nell'area di intersezione di viale Medaglie d'Oro con viale Ceppi, fino all'ingresso carraio del Club di Scherma, con viale Balsamo Crivelli e con viale Mattioli, con disposizione "a pettine" su ambo i lati e "a spina" sulla parte centrale all'intersezione con viale Crivelli; in viale Medaglie d'Oro, con disposizione "a pettine" sul lato OVEST e "in fila" sul lato EST;
  2. la sosta sulle sedi stradali di cui al punto 1) è pertanto subordinata al pagamento della tariffa di riferimento di L. 800/h.
  3. Nei parcheggi di cui sopra potranno essere utilizzati, oltre ai voucher ed alle tessere magnetiche prepagate, gli abbonamenti mensili ordinari (L. 80.000/mese), e gli abbonamenti settimanali del costo di L. 11.000 per 40 ore di sosta/settimana, nonché gli abbonamenti gratuiti per residenti/dimoranti all'interno della sottozona "Valentino".

    E' fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta o l'abbonamento gratuito;

  4. l'esenzione dal pagamento della sosta per tutte le categorie di veicoli sottoelencate:

  1. velocipedi;
  2. ciclomotori;
  3. motoveicoli;
  4. autoveicoli di trasporto funebre;
  5. macchine operatrici;
  6. veicoli di Forze Armate e della Polizia di Stato e Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti Pubblici (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Stato, USSLL di Torino) e delle Aziende esercenti servizi di pubblica utilità (ATM, AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, RAI, FS, PPTT, ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;

  1. la possibilità viceversa di fermarsi, senza corrispondere il pagamento, per effettuare le operazioni di carico e scarico cose e persone per le seguenti categorie di veicoli:

  1. i veicoli per trasporto collettivo di persone;
  2. veicoli utilizzati per attività di cantiere;
  3. autocisterne destinate al rifornimento combustibile o carburanti agli stabili e agli impianti carburanti;
  4. veicoli adibiti al trasporto merci addetti all'approvvigionamento delle attività commerciali;

  1. la sospensione della Zona a Traffico Limitato "ZTL Valentino", istituita con ordinanza n. 2008, prot. 1836 del 14.12.95 e parzialmente modificata con ordinanza n. 1836, prot. 405 del 26.08.98, limitatamente alle aree indicate nel punto 1) suddetto;
  2. la sospensione della sosta a pagamento laddove sia stata rilasciata autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

7)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)