ORDINANZA N. 3462

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 589

LOCALITĄ via Cavour

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 3.11.2000

GI/VARIE00/cavour

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che l'Ospedale S. Giovanni Battista eroga Servizi Ospedalieri a domicilio, tali da dover avere la disponibilità immediata di veicoli anche di proprietà del personale incaricato, assimilabili, per quei servizi, ai veicoli di soccorso;

Considerato inoltre che i malati che vengono sottoposti a terapie ambulatoriali debilitanti, presentano problemi di deambulazione, per cui necessitano di disporre di uno spazio posto nelle immediate vicinanze del presidio ospedaliero;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cavour

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta consentita "in fila" ai veicoli muniti di contrassegno rilasciato dall'Ospedale S. Giovanni Battista per l'erogazione di particolari servizi ospedalieri:

con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

-la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)