ORDINANZA N. 3364

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 571

LOCALITĄ area Gran Madre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 27.10.2000

GI/VARIE00/madre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la segnalazione della Circoscrizione VIII San Salvario-Cavoretto - Borgo Po;

Vista l'ordinanza n. 3267 prot. 613 del 9.12.1999, con la quale veniva istituita la "ZONA DISCO", con la sosta limitata a un tempo massimo di 1 ora nelle vie, corsi e piazze all'interno del perimetro delimitato da: via Lanfranchi, nel tratto dal f.f. EST di via Mancini - termine via; via Acqui; via Asti, nel tratto: f.f. NORD via Villa della Regina - f.f. SUD via Cardinal Maurizio; via Cardinal Maurizio, tratto: f.f. OVEST di via Asti - lato EST della carreggiata EST di corso Casale; largo Moncalvo; corso Casale escluso, tratto: f.f. SUD di via Cardinal Maurizio - f.f. NORD via Felice Romani; via Felice Romani escluso, tratto: corso Casale - f.f. OVEST di via Martiri della Libertà escluso; via Martiri della Libertà escluso, tratto: f.f. SUD via Felice Romani - F.F. SUD via Villa della Regina; via Biomonti

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

-la revoca della "ZONA DISCO", istituito con l'ordinanza n. 3267 prot. 613 del 9.12.99, come meglio specificato in premessa;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)