ORDINANZA N. 3359

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 566

LOCALITĄ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 27.10.2000

LB/VARIE00/regmar1

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 5.4.1997 (mecc. n. 9702433/06), immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'istituzione della sosta a pagamento nella carreggiata laterale Nord di corso Regina Margherita, tratto: via Cigna - piazza della Repubblica;

Considerato che occorre modificare la vigente regolamentazione viabile per motivi di sicurezza pubblica e della circolazione stradale;

ORDINA

in corso Regina Margherita, carreggiata laterale NORD

tratto: via Ariosto-carreggiata perimetrale OVEST di piazza della Repubblica

  1. l'istituzione del divieto di fermata:

  1. la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo omologato, costituiti da blocchi di forma "piramidale" lungo il lato NORD nei tratti di cui al punto 1), suddetto;

3)l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose:

- sul lato NORD della carreggiata, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c.134, per un tratto di m 12.00 con disposizione "in fila";

- sulla banchina:

a) fronte n.c. 132, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "a spina";

b) fronte n.c. 140, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "a spina;

c) immediatamente ad EST del n.c. 144, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "a spina";

  1. l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sulla banchina, nel tratto compreso tra i nn.cc. 132 e 134, per otto posti auto con disposizione "a spina";
  2. l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, non prefestivi, nel tratto di cui al punto 4), con la tariffa oraria di L. 800;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato, alla tariffa oraria di L. 800, sulla banchina, dal n.c. 140 al n.c. 142, per un tratto di m 45.00 circa, con disposizione "a spina";
  4. la revoca della parte dell'ordinanza n. 1559 prot. 114T del 13.08.97, che istituiva:

a)il divieto di fermata sul lato NORD, tratto: piazza della Repubblica - via Ariosto,

  1. la sosta a pagamento dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato,

8)la revoca dell'ordinanza n. 2307 prot. n. 496 del 27.10.1998, che istituiva il divieto di fermata sul lato SUD;

9)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed ai dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)