rettificati punti 1) e 2) con ordinanza n. 3457/00

revoca punto 3) sub c) e d) con l'ordinanza n. 2034/03

 

ORDINANZA N. 3358

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 565

LOCALITA' Corso Regina Margherita

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 27.10.2000

LB/VARIE00/regmar2

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del 7.12.1989 mecc. n. 8915342, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante l'oggetto: "Spazi di sosta di pertinenza delle aree mercatali - determinazioni";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 7.05.1996, mecc. n.9603054, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante l'oggetto: "Piano Urbano del Traffico - Tariffazione differenziata parcheggi a pagamento a margine dell'area centrale - Approvazione";

Vista l'ordinanza n. 2064 prot. n. 1891 del 20.12.1995 che istituiva la sosta a pagamento nell'area centrale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

carreggiata laterale SUD

tratto: Via della Consolata-Piazza della Repubblica, escluse,

  1. l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sulla banchina alberata a partire da m 15.00 circa ad EST del protendimento ideale del f.f. EST di via della Consolata e procedendo verso EST per un tratto di m 180.00 circa, con disposizione "a spina";
  2. l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, non prefestivi, nel tratto di cui al punto 1), suddetto, con la tariffa oraria di L. 800;
  3. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della carreggiata, per un posto auto, con disposizione "in fila":

  1. immediatamente ad EST del n.c. 131,
  2. immediatamente ad EST del n.c. 129,
  3. immediatamente ad EST del n.c. 125,
  4. immediatamente ad EST del n.c. 123;

con la contestuale revoca degli altri spazi riservati per le operazioni di carico e scarico;

4) la conferma dell'ordinanza n. 2998, prot. 529 del 29.9.2000 che istituisce un'area riservata per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD, a m 15.00 circa ad EST del f.m. EST di via della Consolata, per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila" e il divieto di sosta permanente sul lato SUD a partire dal f.m. EST di via della Consolata e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa;

5) la revoca del punto A) dell'ordinanza n. 991 prot. n. 904 del 7.06.1996 che istituiva: il divieto di fermata sul lato NORD per un tratto di m 55 e la sosta a pagamento in alcuni tratti nonché la riserva di sosta ai veicoli degli operatori del mercato, e la revoca del punto 2) dell'ordinanza 1384 prot. 1255 del 23.08.1995 che istituiva anch'essa la riserva di sosta ai veicoli degli operatori del mercato;

6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed ai dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)