Ordinanza n° 3295 del 23 ottobre 2000 | Testo in formato word 95 |
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada
approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si
dà facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco,
di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di
tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n.
163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da facoltà
ai sindaci delle città interessate da fenomeni di inquinamento
acuto di disporre le misure programmate, permanenti o periodiche,
di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione
dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27.04.2000 con
la quale è stato approvato il rapporto annuale sulla qualità
dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato
decreto ministeriale 21.4.1999 che prevede di predisporre provvedimenti
di limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare
la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto
attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore limite
di 75 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di
35 volte l'anno, è stato invece superato nel periodo 1°
gennaio - 23 ottobre 2000 75 volte;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1
sub b);
Visto l'art. 42 dello Statuto della Città di Torino;
che nei giorni giovedì 26 ottobre e 2 novembre 2000 su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi dalle stesse ai parcheggi dello Stadio delle Alpi (come parcheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore ad accensione spontanea (diesel), con le seguenti modalità:
Le eccezioni al divieto sono le seguenti:
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione.
che a norma dell'art. 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 23 ottobre 2000
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Albo Pretorio il 24 ottobre 2000 ore 9,12