ORDINANZA N. 3147

CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 548 LOCALITÀ piazza San Carlo
del 11.10.2000 CIRCOSCRIZIONE N. 1
DISEGNO GIORNI FERIALI - DISEGNO GIORNI FESTIVI GI/VARIE00/sancarlo

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 settembre 1995 mecc. n. 9504495/06 con la quale veniva approvato il P.U.T. che prevedeva tra l’altro, la "riqualificazione ambientale del centro storico" e la progressiva liberazione delle auto in sosta con il contenimento massimo possibile della circolazione veicolare;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 10.10.2000 (n.mecc: 200008747/06) recante l’oggetto: "Piazza San Carlo – Istituzione dell’area pedonale durante il fine settimana: Approvazione."

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dalle ore 20.00 dei giorni prefestivi alle ore 24.00
dell’ultimo giorno festivo seguente e consecutivo

A) in piazza San Carlo, esclusi i prolungamenti di via Santa Teresa e via Giolitti

1) l’istituzione dell’Area Pedonale "piazza San Carlo" nella quale è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per quelli in servizio di emergenza.

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, all’Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia e della Guardia di Finanza, il transito e la sosta;
  2. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi (come AEM, ENEL, AAM, AMIAT , ITALGAS, servizi municipali, ecc.), assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte applatatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell’area suindicata;
  4. ai veicoli di uso privato dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla Civica Amministrazione o dall’ATM Parcheggi, per entrare o uscire nei/dai passi carrabili, il transito;
  5. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) unicamente l’accesso e l’uscita dalle/alle aree ad essi riservate, ma non l’attraversamento della piazza;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

2) la posa di dissuasori del tipo "fioriere" e "panchine" con funzione di impedimento al transito, sul lato NORD della piazza, in corrispondenza del protendimento ideale del lato SUD di via Maria Vittoria e via Santa Teresa, a partire dai protendimenti EST ed OVEST di via Roma, per un tratto di m 4.00 circa ciascuno;

3) la posa di dissuasori del tipo "fioriere" e "panchine" con funzione di impedimento al transito, sul lato SUD della piazza, in corrispondenza del protendimento ideale del lato NORD di via Giolitti e via Alfieri, a partire dai protendimenti EST ed OVEST di via Roma, per un tratto di m 4.00 circa ciascuno;

B) in via Roma

area di intersezione con via Maria Vittoria e via Santa Teresa

  1. l’istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra, per i veicoli che percorrono la via da NORD verso SUD in corrispondenza dell’area d’intersezione suddetta;
  2. la sospensione dell’ordinanza n. 176 prot. n. 2100 del 4 settembre 1973, con la quale veniva istituito il divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrevano la via all’intersezione con la via Maria Vittoria:

area di intersezione con via Alfieri e via Giolitti

1) l’istituzione dell’obbligo di svoltare a sinistra, per i veicoli che percorrono la via in corrispondenza dell’area d’intersezione suddetta;

2) la sospensione dell’ordinanza n. 175 prot. n. 2099 del 4 settembre 1973, con la quale veniva istituito il divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrevano la via, all’intersezione con via Alfieri;

area di intersezione in Piazza C.L.N.

la sospensione dell’obbligo di procedere diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la via da SUD verso NORD, nell’area di intersezione suddetta;

C) in via Santa Teresa

  • l’istituzione dell’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra, per i veicoli che percorrono la via, all’intersezione con piazza San Carlo, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad accedere alla piazza;
  • D) in via Giolitti

  • l’istituzione dell’obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra, per i veicoli che percorrono la via all’intersezione con piazza San Carlo, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad accedere alla piazza;
  • E) la revoca dei provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;

    F) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

    AVVERTE

    che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

    che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

    che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

      IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
      (Arch. Alessandro FARAGGIANA)