ORDINANZA N. 3053

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 532

LOCALITĄ via Verdi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 4.10.2000

GI/VARIE00/ verdi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Verdi

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via, immediatamente a OVEST del n.c. 8 e procedendo per un tratto di m 23.00 circa, con disposizione "in fila";

2)la riduzione dell'area situata sul lato SUD della via, anziché nel tratto compreso tra il n.c. 8 e via Vasco, ad un tratto di m 25.00 circa a partire da via Vasco procedendo verso OVEST, con sosta consentita ai veicoli dell'Arma dei Carabinieri in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Comando della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Magistratura di Torino, istituita con ordinanza n. 2145 prot. 1985 dell'11.12.1996;

  1. la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose, istituita con l'ordinanza n. 227 del 2.02.2000 e successiva ordinanza modificativa n. 1340 prot. 43 del 9.05.2000, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del n.c. 8, per un tratto di m 13.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'area riservata ai veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti, per n. 2 posti auto, istituiti con l'ordinanza n. 228 prot. 41 del 2.02.2000 e n. 1341 prot. 244 del 9.05.2000, sul lato SUD della via, a partire da m 13.00 circa ad OVEST del n.c. 8, procedendo verso OVEST;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)