ORDINANZA N. 3051
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 530 |
LOCALITĄ |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 3.10.2000 |
SB/VARIE00/circ.bigà |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni
Preso atto che sono stati messi in circolazione ciclomotori elettrici che sviluppano una velocità massima di 20 km/h;
Considerato che, sebbene l'uso di tali veicoli contribuisce alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, tuttavia la loro libera circolazione causerebbe situazioni di grave intralcio alla circolazione;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nel centro abitato cittadino
la circolazione di veicoli ciclomotori elettrici a due o tre ruote, che sviluppano una velocità massima di 20 km/h, sia limitata alle strade locali, alle strade urbane di quartiere, alle carreggiate laterali di corsi, piazze e, esclusivamente nelle ore stabilite per le operazioni di carico e scarico, nelle aree pedonali urbane;
-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)