CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel
giorno di domenica 1 ottobre 2000
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada
approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà
facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la
circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti.
Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche
ecologiche del 2000: lascia la tua auto - respira la città",
iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua adesione
con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2000 n.
mecc. 2000 8357/21.
Visto il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dell'Ambiente che
istituisce le "Domeniche ecologiche" e il successivo
Decreto 29 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n° 125 del 31 Maggio 2000) con il quale l'iniziativa è
estesa alle giornate del 1 ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000;
Considerato che la manifestazione "Domeniche ecologiche"
è indirizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze
e ai problemi della tutela dell'ambiente con campagne di
informazione e iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo
della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità
sostenibile;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b).
ORDINA
che a partire dalle ore 10 alle ore 19 del
giorno domenica 1 ottobre 2000 è vietata la circolazione
dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a
qualsiasi uso destinati nell'area compresa tra le
seguenti vie: Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Principe Eugenio,
Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso
Moncalieri, ponte Umberto I. È consentito il transito sulle
strade che delimitano la zona vietata.
Con apposita ordinanza di viabilità Piazza San Carlo sarà
chiusa al traffico e alla sosta.
Le eccezioni al divieto sono le seguenti:
- taxi, autobus in servizio di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con
conducente;
- veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA
e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del
Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e
della Protezione Civile in servizio;
- le autovetture dei residenti nella
zona vietata in possesso dei permessi ZTL rilasciati
dalla Città o degli abbonamenti gratuiti per la sosta a
pagamento rilasciati dall'ATM per le sottozone A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8 e E1, nonché le autovetture dei
residenti nella zona vietata che dispongono di un'area
privata di sosta all'interno della medesima sono
autorizzate fino alle ore 14 e dalle ore 18 ad uscire o
rientrare nell'area della domenica ecologica, transitando
all'interno della loro sottozona limitatamente al
tragitto più breve dalla residenza (o area privata di
sosta) al perimetro esterno;
- veicoli di incaricati alla consegna a
domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in
possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare
o legale rappresentante limitatamente all'orario 10-13 e
18-19 e con esclusione dei veicoli diesel non conformi
alla direttiva 94/12/CEE.
Sono inoltre previste le seguenti deroghe:
- veicoli delle aziende e degli enti di
servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia
dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi
tecnico-operativi indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di
persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed
indifferibili in grado di esibire relativa certificazione
medica o prenotazione; veicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap;
- veicoli di medici (compresi i medici
veterinari), in visita domiciliare urgente, muniti del
contrassegno dell'Ordine dei medici, operatori sanitari
ed assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro o dell'Ente per cui operano;
- veicoli al servizio di testate
televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i
gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc. e veicoli
utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
- veicoli utilizzati da società,
lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare,
anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori,
sistemi informatici, ecc.) previa documentazione adeguata;
- veicoli utilizzati da sacerdoti o
ministri del culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero e veicoli utilizzati per
il trasporto di persone che partecipano a battesimi,
comunioni, matrimoni, cresime, fornite di adeguata
documentazione, con esclusione dei veicoli diesel non
conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali
sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal
Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla
Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o
autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per
quanto concerne le operazioni di trasloco;
- veicolo di imprese che eseguono lavori
urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di
Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano fino alle 14 e
dalle 18;
- veicoli per il trasporto di pasti per
il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per
anziani o singole comunità fino alle 14 e dalle 18;
- incaricati dei servizi di pompe
funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al trasporto di cose
di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare
suolo pubblico valida di domenica, in possesso di
regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico
rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle 18;
- veicoli utilizzati da edicolanti di
turno con certificazione scritta limitatamente all'orario
13-15;
- veicoli di residenti in altre regioni
italiane o all'estero muniti della copia scritta della
prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente
al percorso tra l'albergo e i confini dell'area soggetta
blocco, con esclusione dei veicoli diesel non conformi
alla direttiva 94/12/CEE e successive;
- veicoli utilizzati per ragioni di
servizio per la manifestazione "Identità e
Differenza" con Pass della Divisione Servizi
Culturali della Città di Torino, solo fino alle ore 14 e
dalle ore 18 in poi.
L'orario ed il tragitto per cui è
consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esecuzione
della presente ordinanza.
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'albo pretorio, ai sensi di legge
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con
la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la
sanzione amministrativa di Lire 121.200 da pagarsi entro 60
giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da
Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di
circolazione.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 27 settembre 2000
Il Sindaco
prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Albo
Pretorio il 27 settembre 2000 alle ore 17,20