ORDINANZA N. 2910

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 515

LOCALITĄ corso Settembrini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 22.09.2000

GI/VARIE00/settembrini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 850 prot. 151 del 7.04.99 e l'ordinanza n. 2433 prot. 450 del 20.09.99, con la quale è stato istituito tra l'altro, il divieto di sosta permanente, con sosta consentita sulle banchine laterali fatta eccezione per i veicoli adibiti a trasporto pubblico in corrispondenza dei capolinea, con disposizione "a spina" esclusi i seguenti tratti, ove sono stati confermati:

-l'istituzione della sosta lungo i lati dello spartitraffico centrale del corso, nel tratto dal n.c. 207 a corso Agnelli;

Vista la richiesta dell'A.T. M.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Settembrini

  1. l'istituzione del divieto di fermata con sosta consentita sulle banchine laterali con disposizione "a spina", fatta eccezione per i veicoli adibiti a trasporto pubblico in corrispondenza dei capolinea e delle fermate;
  2. la revoca del punto 4) dell'ordinanza n. 850 prot. 151 del 7.04.99, meglio specificata in premessa limitatamente al provvedimento di divieto di sosta permanente;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(ARCH. ALESSANDRO FARAGGIANA)