ORDINANZA N. 2905

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 513

LOCALITĄ Corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21.09.2000

LB/VARIE00/vanch

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 2618 prot. n. 486 del 5.10.1999 che istituiva, sulla carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Guastalla - via Vanchiglia, il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con sosta consentita ai veicoli degli operatori del mercato per un tratto di m 132 sulla banchina con disposizione "a spina" e un tratto di m 162 sul lato sud, con disposizione "in fila", nonché la sosta a pagamento dalle ore 17.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, non prefestivi;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita, carreggiata laterale SUD

tratto: via Guastalla - via Vanchiglia

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 dell'11.06.1999:

  1. sulla banchina, a partire da m 20 circa ad EST dall'ideale protendimento del f.m. EST di via Guastalla e procedendo verso EST per un tratto di m 132, con disposizione "a spina";

b)sul lato SUD, a partire da m 20 circa ad EST dal f.m. EST di via Guastalla e procedendo verso EST per un tratto di m 162, con disposizione "in fila";

  1. la revoca dell'ordinanza n. 2618 prot. n. 486 del 5.10.1999, meglio specificata in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)