ORDINANZA N. 2901

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.509

LOCALITĄ via Pietro Micca

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 21.09.2000

GI/VARIE00/micca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pietro Micca

1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente agli autobus turistici per effettuare le operazioni di salita e discesa passeggeri, per un lasso di tempo non superiore ai 15 minuti, sul lato SUD della via, a partire da m 3.00 circa dal f.f. OVEST di via San Francesco d'Assisi e proseguendo verso EST per un tratto di m 16,50 circa;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 dei giorni feriali, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via a partire da m. 19,50 circa dal f.f. OVEST di via San Francesco d'Assisi, e proseguendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa; con disposizione "in fila";

3) la revoca del divieto di fermata nei tratti di cui ai punti 1) e 2) suddetti;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'osservanza dei divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)