ORDINANZA N. 2764

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 491

LOCALITĄ via Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 11.09.2000

GI/VARIE00/cristinasettembre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Madama Cristina

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita "in fila" esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f. SUD del passo carrabile contrassegnato dal n. c. 6 per un tratto di m 5.00 circa;

2)la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico sul lato EST della via, a partire da m 8.00 a SUD del n.c. 1 procedendo verso NORD per un posto auto con disposizione "in fila", istituita con le ordinanze n. 1903 prot. 329 del 9.07.99 e n. 2408 prot. 421 del 31.07.2000;

3)la revoca dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del n.c. 4 per un tratto di m 5.00 circa, istituita con ordinanza n. 1903 prot. 329 del 9.07.99;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)