ORDINANZA N. 2731

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 483

LOCALITĄ area Gran Madre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 6.09.2000

GI/VARIE00/madre3

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13.06.2000 n. mecc. 4754/06 dichiarata immediatamente eseguibile recante l'oggetto :"Approvazione Piano di Dettaglio della Circolazione e della Sosta in area Gran Madre-Crimea" estensione sosta a pagamento in sottozona B2-

Vista l'ordinanza n. 2691 prot. 499 del 13.10.1999 e successive integrazioni e modificazioni con le quali è stata disciplinata la sosta a pagamento sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro dell'area delimitata da: corso Moncalieri lato EST incluso- piazza Gran Madre di Dio inclusa - corso Casale lato EST incluso - via Felice Romani inclusa - via Martiri della Libertà inclusa - Via Mancini inclusa - via Gioannetti, lato NORD-EST incluso e lato SUD-OVEST incluso, nel tratto. via Bonsignore-via Mancini- area di intersezione di corso Moncalieri, via Giardino, via Gioanetti;

Considerato che, con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000 è stato esteso il perimetro dell'area denominata "Gran Madre-Crimea" definita sottozona B2, con le modalità enunciate con la deliberazione della Giunta Comunale del 13.06.2000, conglobando quindi, il perimetro già a suo tempo regolamentato con la summenzionata ordinanza n. 2691 del 13.10.2000;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

-che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)