Ordinanza n° 2721 del 6 settembre 2000 |
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione dei veicoli diesel.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada
approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà
facoltà ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la
circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n. 163
"Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da
facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni di
inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti
o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini
della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27.04.2000 con
la quale è stato approvato il rapporto annuale sulla qualità
dell'aria nella città di Torino ai sensi del succitato decreto
ministeriale 21.4.1999 che prevede di predisporre provvedimenti
di limitazione del traffico, sistematici e finalizzati a
consolidare la tendenza verso il basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria
gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene
le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 75 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di
35 volte l'anno, è stato invece superato dal 1° gennaio ad oggi
ben 67 volte;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma 1 sub b);
Visto l'art. 42 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che nei giorni giovedì 7, 14, 21, 28 settembre e 5, 12, 19 ottobre 2000 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 19, su tutto il territorio comunale eccettuate le tangenziali e le strade più brevi dalle stesse ai parcheggi dello Stadio delle Alpi (come parcheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore ad accensione spontanea (diesel) a qualsiasi uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, lì 6 settembre 2000
Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata all'Albo Pretorio il 6 settembre 2000 ore 11,30