ORDINANZA N. 2681

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 475

LOCALITĄ Lungo Dora Voghera

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 1.09.2000

LB/VARIE00/voghera

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta della Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Lungo Dora Voghera

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h a partire dal n.c. 46E e procedendo verso EST sino in corrispondenza del varco OVEST di collegamento con corso Belgio, per un tratto di m 320 circa;
  2. la posa in opera di quattro dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:
  3. -a m 10.00 circa ad OVEST del n.c. 52,

    -a m 10.00 circa ad EST del n.c. 52,

    -in corrispondenza del protendimento ideale del f. lato EST della carreggiata EST di corso Chieti,

    -in corrispondenza del protendimento ideale del f. lato OVEST della carreggiata EST di corso Chieti;

  4. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

sulla semicarreggiata NORD:

sulla semicarreggiata SUD:

d)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori di velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)