ORDINANZA N. 2656
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 463 |
LOCALITĄ area Gran Madre |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
|
del 29.08.2000 |
GI/VARIE00/madrequadro |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 13.06.2000 n. mecc. 4754/06 dichiarata immediatamente eseguibile recante l'oggetto :"Approvazione Piano di Dettaglio della Circolazione e della Sosta in area Gran Madre-Crimea" estensione sosta a pagamento in sottozona B2-
Vista l'ordinanza n. 2691 prot. 499 del 13.10. 1999 e successiva ordinanza integrativa con le quali è stata disciplinata la sosta a pagamento sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro dell'area delimitata da: corso Moncalieri lato EST incluso- piazza Gran Madre di Dio inclusa - corso Casale lato EST incluso - via Felice Romani inclusa - via Martiri della Libertà inclusa - Via Mancini inclusa - via Gioannetti, lato NORD-EST incluso e lato SUD-OVEST incluso, nel tratto. via Bonsignore-via Mancini- area di intersezione di corso Moncalieri, via Giardino, via Gioanetti;
Viste l'ordinanza n. 3267 prot. 613 del 9.12.99 e successiva ordinanza modificativa con le quali veniva regolamentato il disco orario limitatamente a: via Monferrato, piazza Gran Madre di Dio, eccetto il piazzale retrostante la Chiesa, via Villa della Regina nel tratto compreso tra via Cosmo e via Mancini;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
Entro il perimetro sopra definito l'istituzione della sosta a pagamento è limitata al 50% dei posti disponibili nella porzione di area esterna al perimetro della seconda cinta daziaria del 1913 sull'asse di corso Quintino Sella e precisamente nella zona compresa tra corso Quintino Sella (escluso), piazza Hermada, strada Val San Martino nel tratto compreso tra via Luisa del Carretto e corso Alberto Picco.
2)viene confermato il diritto di tutti i residenti (compresi pertanto quelli delle vie della sottozona B2 non soggette al pagamento della sosta) al rilascio degli abbonamenti gratuiti per residenti relativi all'intera area "Gran Madre - Crimea"
3)all'interno del perimetro di cui al punto 1), nei luoghi ove è istituita la sosta a pagamento, è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta;
I parcheggi così istituiti verranno gestiti dall'Azienda Torinese Mobilità con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel contratto di servizio tra la Città e l'ATM relativamente alla sosta a pagamento.
Nei parcheggi così istituiti potranno essere utilizzati, oltre ai vouchers ed alle tessere magnetiche prepagate, gli abbonamenti mensili ordinari (L.130.000/m), gli abbonamenti mensili a fasce orarie (L. 80.000/m) e gli abbonamenti settimanali a fasce orarie (L. 20.000/s);
Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, così come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio (mecc. 9601243/06);
a) mezzi di trasporto pubblico;
b) velocipedi;
c) ciclomotori;
d) motoveicoli;
e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
f) autoveicoli di trasporto funebre;
g) macchine operatrici;
h) veicoli in servizio da piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;
i) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti Pubblici (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Stato, USSLL di Torino) e delle Aziende esercenti servizi di pubblica utilità (ATM, AEM, ENEL, AAM, ITALGAS, RAI, FS, Poste Italiane, ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
6)la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico;
7)l'attuazione della presente ordinanza sarà disposta attraverso l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle vie, corsi e piazze ubicati all'interno del perimetro suddetto;
8)la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)