ORDINANZA N. 2633

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 449

LOCALITĄ piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 25.08.2000

GI/VARIE00/repubblica

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 2178 prot. 386 del 12.07.2000, con la quale veniva istituita sulla carreggiata perimetrale dei settori NORD/OVEST e SUD/OVEST di piazza della Repubblica, nel tratto compreso tra via Mameli e prolungamento di via Milano esclusi, una corsia riservata ai veicoli condotti a braccia dagli operatori del mercato, lungo il lato EST della stessa, della larghezza di m 2,50 e contestualmente, il divieto di circolazione fatta eccezione per i suddetti veicoli;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

-la revoca della corsia riservata ai veicoli condotti a braccia dagli operatori del mercato, istituita con ordinanza n. 2178 prot. 386 del 13.07.2000, limitatamente alla carreggiata perimetrale SUD-OVEST nel tratto: carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita - via Milano, escluse;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO