ORDINANZA N. 2568

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 441

LOCALITĄ Via Capponi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 18.08.2000

LB/VARIE00/costad'avorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 51 Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la comunicazione del Consolato Onorario della Repubblica della Costa d'Avorio relativa al trasferimento della sede;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 5;

Vista l'ordinanza n. 373 prot. n. 348 del 21.03.94 che istituiva, al punto 1), il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato SUD di corso Matteotti per un tratto di m 5.00 partendo, da m 5.00 ad OVEST del f.f. OVEST di via XX Settembre, con sosta consentita agli autoveicoli del Corpo Consolare della Costa d'Avorio;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Capponi

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato della Repubblica della Costa d'Avorio muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato OVEST della via, in corrispondenza dei nn.cc. 13, 13b, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila", e la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
  2. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 373 prot. n. 348 del 21.03.94, meglio specificata in premessa;

c)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO