ORDINANZA N. 2526

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 429

LOCALITĄ Via Barbaroux

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 14.08.2000

AS/lb/VARIE00/barbaroux

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 20007160/06 del 10.08.2000 recante l'oggetto "Estensione dell'area pedonale "Garibaldi" a via Barbaroux nel tratto compreso tra via Pietro Micca e via XX Settembre";

Vista l'ordinanza n. 3000, prot. n. 565, dell'11.11.99 con la quale è stata istituita l'Area Pedonale Garibaldi su tutta la via Garibaldi e nelle vie immediatamente ai lati, tra cui via Barbaroux, nel tratto: da via XX Settembre a via San Dalmazzo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Barbaroux

tratto: Via Pietro Micca - via XX Settembre

  1. l'estensione dell'Area Pedonale "Garibaldi"; in tale tratto di via è vietata la circolazione dei veicoli, fatta eccezione per quelli in servizio di emergenza.

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

a) ai velocipedi, il transito e la sosta;

b)ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta, purché siano giustificati da valide ragioni (residenza, attività lavorativa, accesso a strutture pubbliche o private ivi ubicate);

c)ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi (come AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, servizi municipali, ecc.), assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;

d)ai veicoli adibiti al trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 tonnellate, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 dei giorni feriali;

e)alle autocisterne di massa complessiva a pieno carico non superiore a 8 tonnellate, destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;

f)ai veicoli di uso privato dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla Civica Amministrazione, per entrare o uscire nei/dai passi carrabili, il transito;

  1. ai veicoli dei residenti e delle attività terziarie ubicate nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente per effettuare minime operazioni di carico e scarico cose o per consentire la salita e la discesa di persone in caso di eccezionale necessità;
  2. ai veicoli dei residenti muniti di contrassegno rilasciato dalla Civica Amministrazione o dall'ATM Parcheggi, che li identifichi come tali, il transito e la sosta negli spazi ad essi riservati;
  3. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

per la circolazione dei veicoli di cui sopra è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;

  1. la conferma degli spazi riservati a particolari categorie e delle aree adibite alle operazioni di carico e scarico cose nel tratto di via di cui sopra;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 143, prot. n. 132, dell'1.2.1995, che istituiva la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato NORD della via e l'obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con la via XX Settembre, fatta eccezione per i veicoli autorizzati;
  3. la riserva di sosta per i veicoli privati dei soli residenti ai nn.cc. 2, 4 e 6, su ambo i lati della via, negli appositi spazi demarcati, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada);

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO