ORDINANZA N. 2525
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 428 |
LOCALITĄ Via XX Settembre |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 14.08.2000 |
AS/lb/VARIE00/ventisettembre |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2204, prot. n. 393, del 17.07.2000 con la quale è stato istituito il senso unico di circolazione veicolare in via XX Settembre, da SUD verso NORD nei tratti: via Bertola - via Pietro Micca, escluse, e via Barbaroux - corso Regina Margherita, esclusi;
Vista l'ordinanza n. 1187, prot. n. 1114, del 16.08.94 con la quale è stata confermata la riserva al transito dei veicoli di trasporto pubblico nella via XX Settembre;
Vista l'ordinanza n. 142, prot. n. 131, dell'1.02.95, con la quale, al punto 1), è stato limitato il divieto di circolazione veicolare alla semicarreggiata EST di via XX Settembre, nel tratto: via Barbaroux --via Pietro Micca e, al punto 2), è stato istituito l'obbligo di svolta a destra, per i veicoli percorrenti la semicarreggiata OVEST della via all'intersezione con la via Pietro Micca, fatte alcune eccezioni;
Accertato che il tratto da via Pietro Micca a via Barbaroux a doppio senso di circolazione determina una situazione di pericolo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Via XX Settembre
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO