ORDINANZA N. 2455

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 427

LOCALITĄ corso Massimo d'Azeglio, via Cellini, corso Galileo Galilei

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 4.08.2000

GI/VARIE00/galileo

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Massimo d'Azeglio, carreggiata EST

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato EST della carreggiata EST a partire da circa m 30.00 a NORD del protendimento ideale del f. NORD del ponte Balbis, per un tratto complessivo di m 36.00 circa, in direzione NORD, separato da due tratti evidenziati da linea gialla a zig zag di m 12.00 caduno;
  2. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato EST a partire da m 30.00 circa a NORD del protendimento del f. NORD del ponte Balbis sino all'intersezione con la via Cellini, fatta eccezione per il tratto di cui al punto 1);
  3. l'istituzione del divieto di fermata, sul lato OVEST a partire da m 23.00 circa a NORD del protedimento ideale del f. NORD del ponte Balbis e procedendo verso NORD per un tratto di m 60.00 circa, eccetto il tratto di cui al punto 1);

4)la revoca del divieto di sosta sul lato EST,

B) in via Cellini

- l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, rispetto ai veicoli che provengono da via Marocchetti;

C) in corso Galileo Galilei

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato SUD-EST, a partire da circa m 28.00 a NORD di viale Marinai d'Italia, per un tratto complessivo di m 36.00 circa, separato da due tratti evidenziati da linea gialla a zig zag di m 12.00;
  2. l'istituzione del divieto di fermata, con la fermata consentita ai veicoli ATM che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato SUD-EST a partire da circa m 95.00 a NORD del protendimento ideale del f. NORD del Ponte Balbis, per un tratto complessivo di m 36.00 circa, in direzione NORD, separato da due tratti evidenziati da linea gialla a zig zag di m 12.00;
  3. l'istituzione della sosta, con disposizione "a spina",

sul lato NORD-OVEST, nei tratti sottoelencati:

  1. a partire da m 30.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Cellini fino a m 20 circa a SUD del f.f. SUD di via Canova;

b)a partire da m 26.00 circa a NORD del f.f. EST di via Chiabrera fino a m 20 circa a SUD-OVEST del f.f. SUD di via Tiziano;

c)a partire da circa m 26.00 circa a NORD del f.f. EST di via Marenco fino a m 18.00 a SUD-OVEST del f.f. OVEST di via Tiepolo;

4)l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD/OVEST a partire da circa m 30.00 a NORD del protendimento ideale del f. NORD del ponte Balbis fino all'intersezione con via Cellini;

5)l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD/EST a partire da m 20.00 circa a NORD del protendimento ideale del f. NORD del ponte Balbis e procedendo verso NORD per un tratto di m 155.00 circa, eccetto i tratti di cui ai punti 1) e 2);

6)la conversione della disposizione della sosta "a spina", sul lato SUD-EST del corso, istituita con ordinanza n. 2638 prot. 491 del 6.10.99, con disposizione "in linea";

D)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO