ORDINANZA N. 2406

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 420

LOCALITĄ corso Quintino Sella

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 28.07.2000

GI/VARIE00/picco

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 141 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Quintino Sella

1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30/km, nel tratto compreso tra il piazzale della Regina e via Cardinale Maurizio;

2)la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera a) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nei tratti sottoelencati:

sulla carreggiata EST:

sulla carreggiata OVEST, a m 5.00 circa a SUD del n.c. 11;

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, nei punti sottoelencati;

sulla carreggiata EST:

sulla carreggiata OVEST:

-a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Felice Romani, procedendo verso NORD;

B) in corso Alberto Picco

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h;
  2. la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nei punti sottoelencati:

-a m 10.00 circa a SUD del n.c. 20;

-a m 10.00 circa a NORD del n.c. 56;

-a m 15.00 circa a SUD del n.c. 74;

-a m 10.00 circa a NORD del n.c. 94;

3)la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, nei punti sottoelencati:

sulla semicarreggiata EST:

sulla semicarreggiata OVEST:

-immediatamente a SUD del n.c. 15

C) in via Gioannetti

1)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

2)la posa in opera di un dosso artificiale aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, immediatamente a SUD del n.c. 3/a;

3)la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 5.00 circa a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 8/a;

D) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dossi , dei rallentatori e della segnaletica, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)