ORDINANZA N. 2341

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 409

LOCALITĄ corso Giovanni Lanza

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 24.07.2000

GI/VARIE00/lanza

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Giovanni Lanza

  1. la posa in opera di dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera b) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata EST :

  1. a m 30.00 circa a SUD del n.c.65;
  2. a m 40.00 circa a NORD del n.c. 63;
  3. immediatamente a NORD del n.c.42;

2)l'adeguamento dell'altezza dei tre dossi in conglomerato, situati sulla carreggiata OVEST, nel tratto: via Crimea - via Giardino, come istituito con l'ordinanza n. 1266 prot. 269 T del 12.06.98, da cm 3.00 a cm 5.00;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada sulla carreggiata EST:

  1. a m 40.00 circa a SUD del n.c. 65;
  2. a m 30.00 circa a NORD del n.c. 63;
  3. tra i nn.cc. 42 e 46;

B) in via Lanfranchi

-la revoca di due posti con disposizione "a spina" sul lato SUD della via, immediatamente ad EST di via Mancini, istituiti con ordinanza n, 60 prot. 5 del 14.01.2000;

C)la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la azione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dossi e dei rallentatori ottici, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)