ORDINANZA N. 2340
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 408 |
LOCALITĄ area Gran Madre |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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(Riserva di sosta ad uso handicappato) |
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del 24.07.2000 |
GI/HANDI00/granmadre |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;
ORDINA
A) in via Villa della Regina
sul lato NORD della via:
a) a m 3.00 circa dal f.f. OVEST di via Moncalvo, procedendo verso OVEST;
b) a 3.00 circa dal f.f. OVEST di via Martiri della Libertà, procedendo verso OVEST;
c) a m 3.00 circa dal f.f. OVEST del piazzale via Villa della Regina;
B) in via Monferrato
sul lato EST della via, in corrispondenza del n.c. 4;
C) in via Bonsignore
sul lato EST della via, a m 10.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Gioanetti;
D) in via Lanfranchi
sul lato SUD della via, a m 13.00 circa dal f.f. OVEST di via Biamonti, con disposizione "a spina";
E) piazza Gran Madre di Dio,
sul lato NORD della carreggiata perimetrale NORD, a m 3.00 circa dal f.f. OVEST di via Cosmo;
F) in via Acqui
sul lato OVEST della via, a m 5.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Villa della Regina;
G) in via Asti
sul lato EST della via:
a) immediatamente a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 34;
b) a m 1.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Villa della Regina;
c) a m 1.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Romani;
I) in via Moncalvo
sul lato OVEST della via:
L) in via Martiri della Libertà
sul lato EST della via:
b) a m 3.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Ferrante Aporti;
M) in via Cardinale Maurizio
sul lato SUD della via a m 4.00 circa a OVEST del f.f. OVEST di corso Quintino Sella procedendo verso OVEST;
N) in via Ferrante Aporti
sul lato NORD della via, in corrispondenza del n.c. 29;
O) in via Bricca
sul lato NORD della via, immediatamente ad OVEST del n.c. 9;
P) in via Figlie dei Militari
sul lato NORD della via:
a) a m 15.00 circa ad OVEST del n.c. 25, procedendo verso OVEST;
b) a m 3.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di corso Quintino Sella;
c) a m 3.00 circa ad EST del f.f. EST di corso Casale
R) in via Tonco
S) in corso Casale
sul lato EST della carreggiata laterale EST:
T) in corso Quintino Sella
sul lato EST della via, immediatamente a SUD del n.c. 56;
sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del f.f. EST di via Bricca;
U) in piazza Hermada
-sulla carreggiata perimetrale EST, lato EST a m 2.00 circa dal f.f. NORD di via Castagneto procedendo verso NORD;
sulla banchina SUD, a m 5.00 circa ad EST del f.f. EST di corso Quintino Sella, con disposizione "a pettine";
V) in corso Gabetti
-sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, a m 6.00 circa dal f.f. EST di corso Casale;
Z)la pubblicità dei suscritti provvediment, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)