ORDINANZA N. 2318
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 406 |
LOCALITĄ via Pietro Micca, via San Francesco d'Assisi e via Milano |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
|
del 21.07.2000 |
AS/gi/VARIE00/alberghi |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 2207 prot. 396 del 17.07.2000, con la quale, al punto 7), è stato istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via Pietro Micca, nei confronti di quelli che vi si immettono e, al punto 3), è stato istituito il divieto di circolazione veicolare sulla corsia bidirezionale riservata ai veicoli ATM di trasporto pubblico, fatte alcune eccezioni;
Viste le ordinanze n. 2205 prot. 394 e n. 2206 prot. 395 del 17.07.2000, con le quali è stato istituito il divieto di circolazione veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 21.000 rispettivamente sulla via Milano e sulla via San Francesco d'Assisi, fatte alcune eccezioni;
Considerata l'opportunità di interrompere il diritto di precedenza sulla via Pietro Micca all'intersezione con via San Francesco d'Assisi;
Rilevato che, in adiacenza alla corsia riservata di via Pietro Micca, è ubicato l'ingresso di un Albergo e ritenuta la necessità di consentire alla clientela dell'Albergo di raggiungere lo spazio ad esso riservato;
Ritenuta inoltre la necessità di ribadire che detto consenso è stato disposto, a favore dei veicoli diretti o provenienti da Hotels ubicati nelle vie riservate al mezzo pubblico, con ordinanza n. 779, prot. 169, del 17.04.98;
ORDINA
A) in via Pietro Micca
1)l'interruzione del diritto di precedenza, istituito con ordinanza n. 2207 prot.396 del 17.07.2000, meglio specificato in premessa, nell'area di intersezione della via con via San Francesco d'Assisi;
mezzo pubblico, muniti di idonea documentazione di prenotazione alberghiera, per raggiungere spazi interni o per utilizzare eventuali spazi riservati alle operazioni di carico e scarico cose;
B) in via Milano e via San Francesco d'Assisi
la conferma dell'ordinanza n. 779, prot. 169, del 17.04.98;
C) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)