Ordinanza n. 2310
CITTÀ DI TORINO
Ordinanza per l'adozione di cautele contro la diffusione della zanzara-tigre.
Premesso che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2344/21 del 22/3/2000 ha approvato il Progetto di lotta biologica alle zanzare, che prevede una serie d'intereventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita in applicazione della L. R. 75/95;
considerato che con la citata deliberazione si è prevista, laddove necessaria, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;
viste le relazioni n. 10986 del 12/7/200 e n. 11108 del 14/7/200 del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 1 di Torino dalle quali risulta che in relazione alle indagini condotte sul territorio comunale, nei pressi di Strada Cuorgnè, detta zona è risultata infestata da Aedes albopictus (zanzara-tigre);
considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;
ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica,
viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993,
visto l'art. 474 del Regolamento Municipale di Igiene,
visto l'art. 38 comma 1 sub b) della legge 8/6/1990 n. 142,
Che su tutto il territorio comunale la cittadinanza assuma le cautele come di seguito elencate:
a) evitare l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili;
b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo all'interno delle proprietà private (sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatoi, cisterne ecc.) alla sostituzione periodica almeno settimanale dell'acqua e alla loro accurata pulizia, provvedendo, ove possibile, alla loro copertura mediante strutture idonee, teli plastici tenuti ben tesi o zanzariere;
c) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
d) in caso di interventi di disinfestazione consentire l'ingresso al personale incaricato dal Comune nelle proprietà private affinché si possa procedere laddove necessario all'opera di disinfestazione su tombinature all'interno di giardini cortili e piazzali.
Che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 333.000 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 16 Legge 689/81 da Lire 200.000 a Lire 1.000.000)
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR della Regione Piemonte o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Torino, 21 luglio 2000
IL SINDACO
Prof. Valentino Castellani
Pubblicata
all'Albo Pretorio il 21 luglio 2000 ore 10,30