ORDINANZA N. 2247
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 398 |
LOCALITĄ via Bertola |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 18.08.2000 |
GI/VARIE00/bertola |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 2208 prot. 397 del 17.07.2000, con la quale è stato regolamentato il nuovo assetto viabile della via e sono state riservate delle corsie ai veicoli di trasporto pubblico;
Accertata l'esigenza di delimitare fisicamente le suddette corsie, per consentire il rapido transito dei mezzi pubblici, con delimitatori in gomma;
Visto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alle caratteristiche dei delimitatori di corsia stradale (art. 178 del D.P.R. 16.12.92 n. 495);
Visto il decreto prot. n. 5797 dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con il quale è stato approvato il prototipo di "delimitatore di corsia" h 10 cm presentato dalla ditta 3M S.p.A., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 210/96
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Bertola
3)nel tratto: via Pietro Micca - via San Francesco lungo il lato NORD della corsia riservata;
B)la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa del delimitatore di corsia di cui sopra, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)