ORDINANZA N. 2207

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 396

LOCALITĄ via Pietro Micca

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 17.07.2000

AS/gi/VARIE00/micca

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pietro Micca

  1. la revoca di tutti i provvedimenti viabili finora assunti per la disciplina della circolazione statica e dinamica sulla via medesima;
  2. l'istituzione di una corsia a doppio senso di circolazione veicolare lungo il lato SUD, per una larghezza di m 7.00 circa riservata ai veicoli di trasporto pubblico;
  3. del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, fatta eccezione per i veicoli ATM di trasporto pubblico e per i seguenti veicoli:

  1. il consenso al transito dalle ore 10.30 alle ore 12.00, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00, sulla corsia di cui al punto 2) suddetto, agli autocarri ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, entrambi aventi origine e destinazione, nella via stessa, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico negli appositi spazi riservati;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della via, con la fermata consentita, nelle ore stabilite, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose:
  3. l'orario di carico e scarico viene così determinato:
  4. dalle ore 10.30 alle ore 12.00, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 dei giorni feriali;

  5. l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di quelli che vi si immettono;
  6. l'istituzione del senso unico da EST verso OVEST sulla corsia NORD (traffico privato);

9)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei

Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)