ORDINANZA N. 2206
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n.395 |
LOCALITĄ via San Francesco |
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CIRCOSCRIZIONE N.1 |
del 17.07.2000 |
AS/gi/VARIE00/francescounico |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Francesco d'Assisi
tratto: via Garibaldi, compresa - via Pietro Micca , esclusa
- la revoca di tutti i provvedimenti viabili finora assunti per la disciplina della circolazione statica e dinamica sulla via medesima;
- l'istituzione:
- del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD;
- del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, nei confronti di quelli che vi si immettono;
- del divieto di circolazione veicolare dalle ore 7.00 alle ore 21.00, nel tratto: via Bertola - via Garibaldi, comprese, fatta eccezione per i veicoli ATM di trasporto pubblico e per i seguenti veicoli:
- velocipedi;
- autobus delle linee intercomunali;
- autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi) e autobus turistici in servizio;
- veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
- veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane e veicoli dei concessionari del servizio postale;
- veicoli delle Aziende di servizio pubblico, e ditte appaltatrici, e degli Enti pubblici (servizi municipali, AEM, ENEL, AAM, AMIAT, ITALGAS, ecc.), dei quali sia palese la funzione e la destinazione per le caratteristiche dei veicoli stessi, nei casi specifici in cui attendono ad interventi lungo la via riservata;
- autocisterne destinate al rifornimento di combustibile negli stabili ubicati nella via riservata, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di pertinenza;
- veicoli di uso privato dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla civica Amministrazione con il quale potranno dimostrare di poter collocare il proprio mezzo negli stabili prospicienti la via riservata, su aree al di fuori del suolo pubblico, per il solo transito, e veicoli dei residenti nella via riservata, dotati di apposito contrassegno, per il solo transito e per le operazioni di carico/scarico;
- veicoli dotati di specifico contrassegno rilasciato dalla civica Amministrazione, che consente il transito nelle vie riservate;
- veicoli di pertinenza delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Municipale, in servizio, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso, in stato di emergenza;
d)del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- il consenso al transito dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 agli autocarri ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, entrambi aventi origine e destinazione e nella via stessa, con la fermata consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, con la fermata consentita, nelle ore stabilite, esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose:
- sul lato EST, a m 14.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Bertola, verso NORD, per un tratto di m 8.00 con disposizione "in fila";
- sul lato EST, a m. 8.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Monte di Pietà, per un tratto di m 8.00 con disposizione "in fila";
- sul lato OVEST, immediatamente a NORD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 14 verso NORD , per un tratto di m 8.00 con disposizione "in fila";
- sul lato OVEST, a m 6.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Barbaroux, per un tratto di m 8.00 con disposizione "in fila";
- l'orario di carico e scarico viene così determinato:
dalle ore 10.30 alle ore 12.00, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 dei giorni feriali;
6)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)