ORDINANZA N. 2121
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 381 |
LOCALITĄ corso Bolzano |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 6.07.2000 |
GI/VARIE00/bolza |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il Contratto di Servizio sulla sosta a pagamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25/05/99, mecc. n. 9903859/06, per l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
Visto l'art. 3 del predetto Contratto di Servizio "Obblighi dell'ATM";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Bolzano
A) parcheggio delimitato a SUD da via Grattoni, ad EST dalla carreggiata laterale EST, ad OVEST dalla carreggiata centrale di corso Bolzano e a NORD da via Ruffini
a)per un tratto di m 70.00 circa sul lato OVEST e m 64.00 circa sul lato EST riservata ai veicoli della Polizia di Stato nell'area immediatamente a NORD della seconda carreggiata di accesso;
B)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, e la relativa posa di rastrelliere:
C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)