ORDINANZA N. 2121

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 381

LOCALITĄ corso Bolzano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 6.07.2000

GI/VARIE00/bolza

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il Contratto di Servizio sulla sosta a pagamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25/05/99, mecc. n. 9903859/06, per l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;

Visto l'art. 3 del predetto Contratto di Servizio "Obblighi dell'ATM";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Bolzano

A) parcheggio delimitato a SUD da via Grattoni, ad EST dalla carreggiata laterale EST, ad OVEST dalla carreggiata centrale di corso Bolzano e a NORD da via Ruffini

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, sulla corsia unidirezionale del parcheggio, con direzione da SUD verso NORD;

  1. l'istituzione del divieto di transito ad eccezione dei veicoli in dotazione alla Croce Verde, contrassegnati con appositi emblemi ed adibiti ai servizi di soccorso, per un tratto di m 45.00 circa partendo dalla prima carreggiata di accesso al parcheggio compresa, e, procedendo verso NORD;
  2. l'istituzione della sosta riservata ai veicoli in dotazione alla Croce Verde, per un tratto di m 40.00 circa sul lato OVEST e per un tratto di m 30.00 circa sul lato EST, negli appositi spazi attrezzati o demarcati, con disposizione "a pettine" nell'area di cui al punto 2);
  3. l'istituzione del divieto di transito ad eccezione dei veicoli in dotazione alla Croce Verde, dei veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Dirigente della Questura di Torino e dei veicoli elettrici di proprietà dell'ATM per un tratto di m 130 circa, partendo dalla seconda carreggiata di accesso al parcheggio, compresa, posta a m 40.00 circa a NORD della prima carreggiata di accesso;
  4. l'istituzione della sosta negli appositi spazi attrezzati o demarcati con disposizione "a pettine":

a)per un tratto di m 70.00 circa sul lato OVEST e m 64.00 circa sul lato EST riservata ai veicoli della Polizia di Stato nell'area immediatamente a NORD della seconda carreggiata di accesso;

  1. a partire dal protendimento ideale del f.f. SUD di via Ruffini per un tratto di m 60.00 circa, procedendo verso SUD, sul lato OVEST, riservato ai veicoli elettrici dell'ATM e sul lato EST ai veicoli della Polizia di Stato;

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, e la relativa posa di rastrelliere, sul lato EST del parcheggio:

B)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, e la relativa posa di rastrelliere:

  1. sulla banchina EST esistente a NORD di via Grattoni, per un tratto di m 15.00 circa sul lato NORD e per un tratto di m 3.00 circa sul lato SUD;
  2. lungo la testata SUD dello spartitraffico centrale a m 10.00 circa a NORD di via Grattoni per un tratto di m 5.00 circa;
  3. sullo spartitraffico centrale a m 28.00 circa dal protendimento ideale del f.m. NORD di via Giusti, per un tratto di m 4.00 circa verso NORD e immediatamente a NORD del protendimento ideale del f.m. NORD di via Gozzi, per un tratto di m 4.00 circa;
  4. sullo spartitraffico OVEST a m 5.00 circa a NORD del protendimento ideale del f. m. NORD di via Grandis, per un tratto di m 20.00 verso NORD;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)