ORDINANZA N. 2073

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 371

LOCALITĄ varie

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1, 7, 3, 8, 9

del 3.07.2000

GI/VARIE00/rastrelliere

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Duca degli Abruzzi,

1)l'istituzione della sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli e la posa di rastrelliere sul marciapiede,

sulla carreggiata laterale OVEST, lato OVEST

a)a partire da m 5.00 circa a SUD del f.f. SUD di corso Montevecchio , per un tratto di 10.00 circa procedendo verso SUD;

b)a partire da m 23.00 circa a SUD del n.c. 20, per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso SUD;

2)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato EST della carreggiata laterale OVEST a partire da m 15.00 circa a SUD del n.c. 24, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso SUD;

  1. in corso Principe Oddone
  2. -l'istituzione della sosta consentita alle biciclette e ciclomotori, e la posa di rastrelliere sul marciapiede, sul lato OVEST del corso, a m 60.00 circa a SUD del n.c. 8/A del piazzale Baldissera, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso OVEST;

  3. in corso Inghilterra,
  4. nel terminal delimitato a SUD corso Vittorio Emanuele, ad EST da corso Inghilterra e a NORD da via Cavalli;

    -l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motoveicoli e la posa di rastrelliere , sul lato SUD-OVEST e NORD-EST del fabbricato biglietteria, per un tratto di m 5.00 circa ciascuno;

  5. in viale Mattioli,
  6. - l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motoveicoli e la posa di rastrelliere, sulla banchina rialzata EST, a partire da m 10.00 circa a NORD del n.c. 25 e procedendo verso NORD per un tratto di m 12.00 circa;

  7. in via Sacchi
  8. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motoveicoli e la posa di rastrelliere, sulla banchina rialzata EST,

    a)a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 45 e procedendo verso SUD per un tratto di m 20.00 procedendo verso SUD, lungo il f.banchina;

    a)a partire da m 25.00 circa a NORD del n.c. 25 e procedendo verso NORD per un tratto di m 15.00 circa;

  9. in lungo Dora Firenze
  10. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette e ciclomotori, e la posa di rastrelliere, sulla banchina rialzata OVEST di fronte al n.c. 71 per un tratto di m 5.00 circa;

  11. in via Ventimiglia sulla banchina rialzata OVEST

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motoveicoli e la posa di rastrelliere, per un tratto di m 5.00 circa:

a)a partire da m 40.00 circa a NORD del n.c. 145, procedendo verso NORD;

  1. a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 145, procedendo verso SUD;
  2. a partire da m 40.00 circa a SUD del n.c. 145, procedendo verso SUD;

sulla banchina rialzata SUD nell'area parcheggio delimitata ad OVEST da via Ventimiglia e a NORD dal Giardino Giuseppe Levi, per un tratto di m 5.00 circa ad OVEST e ad EST dell'ingresso NORD del Palazzo a Vela,

H) la revoca dello spazio riservato alla sosta delle biciclette e dei motocicli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST per un tratto di m 25.00 circa di fronte al n.c. 24;

I)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)