ORDINANZA N. 1992

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 359

LOCALITĄ C.so Regina Margherita P.za della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 27.06.2000

AS/lb/VARIE00/sottopasso1

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 188 prot. n. 174 del 10.2.1995 che istituiva ai punti 8 e 9 lettera D), in piazza della Repubblica (Settore SUD, tratto: via Milano - carreggiata perimetrale del settore SUD/OVEST e del settore SUD/EST, escluse), una corsia riservata a doppio senso di circolazione veicolare, sull'asse della carreggiata centrale e il divieto di circolazione veicolare, fatte alcune eccezioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in C.so Regina Margherita

  1. sulle carreggiate a raso del corso nei tratti:

da via della Consolata/via Ariosto a P.za della Repubblica, escluse, e

da c.so XI Febbraio a viale I Maggio/c.so Regio Parco, esclusi:

  1. l'istituzione di una corsia unidirezionale per ogni senso di marca, adiacente alle rampe del sottopasso, riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su dette corsie, eccetto:

  1. veicoli ATM in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  3. autobus in servizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli attraversamenti pedonali;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:

  1. da OVEST verso EST sulla corsia SUD,
  2. da EST verso OVEST sulla corsia NORD;

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h su dette corsie;

  1. sulla carreggiata centrale, nel tratto:

carreggiata perimetrale OVEST - carreggiata perimetrale EST di p.za della Repubblica - c.so XI Febbraio, esclusi:

  1. l'istituzione di una corsia bidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto:

  1. veicoli ATM in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  3. autobus in servizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale ad eccezione degli attraversamenti pedonali;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

in P.za della Repubblica

  1. sulla carreggiata centrale (proseguimento di c.so Giulio Cesare), tratto:

c.so Regina Margherita - carreggiata perimetrale NORD della piazza, esclusi:

  1. l'istituzione di una corsia bidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto:

  1. veicoli ATM in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  3. autobus in servizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale ad eccezione degli attraversamenti pedonali;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

  1. sulla carreggiata centrale (proseguimento di via Milano), tratto:

c.so Regina Margherita - carreggiata perimetrale SUD della piazza, esclusi:

  1. l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto:

  1. veicoli ATM in servizio pubblico;
  2. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  3. autobus in servizio di linea intercomunale;
  4. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale ad eccezione degli attraversamenti pedonali;

4)l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

C) sulla carreggiata centrale (proseguimento di via Milano), tratto:

carreggiata perimetrale SUD della piazza, esclusa - via Milano, compresa:

  1. l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli di trasporto pubblico dell'ATM;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, eccetto:

a)veicoli ATM in servizio pubblico;

  1. veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;
  2. autobus in servizio di linea intercomunale;
  3. autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
  4. veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane e veicoli dei concessionari del servizio postale;
  5. veicoli di pertinenza delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  6. veicoli muniti di autorizzazione al transito in via Milano (via riservata);

  1. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale ad eccezione degli attraversamenti pedonali;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità 30 km/h;

D)la revoca dei punti 8 e 9, lettera D), dell'ordinanza n. 188 prot. n. 174, del 10.2.1995, meglio specificata in premessa;

E)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)