ORDINANZA N. 1990
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 357 |
LOCALITĄ Strada Comunale Bertolla |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 27.06.2000 |
LB/VARIE00/bertolla |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 59 prot. n. 57 del 27.01.89 che istituiva in Strada Bertolla il divieto di sosta permanente sul lato EST per un tratto di m 20.00 a cavallo dell'accesso carraio contraddistinto con il n.c. 74;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Strada Comunale Bertolla
a)l'istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto compreso tra il n.c. 53 ed il n.c. 83, con precedenza per i veicoli che percorrono il tratto di strada con direzione da EST verso OVEST;
b)l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati, nel tratto compreso tra il n.c. 53 e la via Bandello;
c)la revoca dell'ordinanza n. 59 prot. n. 57 del 27.01.89, meglio specificata in premessa;
d)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)