ORDINANZA N. 1989

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 356

LOCALITĄ Via Santa Giulia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 27.06.2000

LB/VARIE00/s.giulia

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 840 prot. 179 del 24.4.1998 che istituiva, tra l'altro, in via Santa Giulia, un'area di carico e scarico cose, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, sul lato NORD, partendo da m 10 circa ad EST del f.m. EST di via Denina e procedendo verso EST per un tratto di m 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Santa Giulia

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato SUD della via a partire da m 7.00 circa ad EST del f.f. EST di via Denina, per un posto auto con disposizione "in fila";
  2. la revoca della sosta a pagamento per il tratto di cui al punto a), suddetto, istituita con ordinanza n. 1765 prot. n. 302 del 25.06.99;
  3. la revoca dell'area di carico e carico istituita con l'ordinanza n. 840 prot. 179 del 24.4.1998, meglio specificata in premessa e la contestuale istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 del 11.06.99, e successive modificazioni ed integrazioni;

d)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta di cui sopra, comporterà la rimozione coatta del veicolo;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)