ORDINANZA N. 1956
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 354 |
LOCALITĄ corso Palestro |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 26.06.2000 |
GI/VARIE00/pales |
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 1042 prot. 951 del 12.06.96, con la quale alla lettera B) punto 4) veniva istituito il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata OVEST di corso Palestro, per un tratto di m 15 circa partendo dal f.f. interno dei portici di via Cernaia e procedendo verso NORD;
Considerato che il gestore del Caffè ubicato in corso Palestro n.c. 22 ha ottenuto l'autorizzazione ad allestire un dehor al servizio della clientela e che l'attuale divieto di fermata può essere limitato per un tratto di m 10.00;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Palestro
2)la revoca del divieto di fermata, istituito con ordinanza n. 1042 prot. 951 del 12.06.96, meglio specificato in premessa, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)