ORDINANZA N. 1941

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 339

LOCALITĄ Via Assisi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 26.06.2000

LB/VARIE00/assisi

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 3060 prot. n. 573 del 18.11.99 che al punto 2) istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali in via Assisi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, con disposizione "in fila", sul lato ovest per un tratto di m 5.00, immediatamente a nord del n.c. 4 bis;

Accertato che le auto eventualmente in sosta nella suddetta area costituiscono potenziale pericolo per la sicurezza privata del nucleo familiare residente al piano rialzato del n.c. 4 bis della via Assisi;

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Via Assisi

-la traslazione dell'area riservata alle operazioni di carico e scarico cose, istituita al punto 2) dell'ordinanza n. 3060, prot. n. 573 del 18.11.99, citata in premessa, dalla posizione attuale a m 2,50 circa a NORD del n.c. 4 bis;

-la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)