ORDINANZA N. 1912

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 337

LOCALITĄ corso Galileo Ferraris

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 22.06.2000

GI/VARIE00/ferraris

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 432, prot. 399 del 23 marzo 1995, istitutiva della sosta a pagamento nell'area centrale e veniva confermato tra gli altri, il parcheggio a pagamento funzionante con sistema meccanizzato di corso Galileo Ferraris , con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.30 dei giorni feriali e la sosta subordinata al pagamento della tariffa di L. 1500/ora;

Vista la deliberazione della G.C. n. mecc. 2000 2809/06 del 4 aprile 2000 dichiarata immediatamente eseguibile recante l'oggetto: " Sosta a pagamento- Area di sosta "Galileo Ferraris 2" - Istituzione sosta a raso - Tariffa oraria L. 1600. Approvazione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Galileo Ferraris

nel parcheggio compreso

tra via Cernaia e l'area di intersezione con via Promis e via Meucci

1)la tariffa oraria per il pagamento della sosta viene rideterminata in L. 1600/h, con vigenza dalle ore 8.00 alle ore 19.30, dei giorni feriali;

2)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, motocicli e motoveicoli, sulla banchina spartitraffico OVEST situata: ad OVEST della corsia di ingresso al parcheggio, immediatamente a NORD del prolungamento di corso Matteotti, per un tratto di m 10.00 procedendo verso NORD, negli appositi spazi demarcati e/attrezzati, con disposizione " a pettine";

3)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle biciclette, motocicli e motoveicoli, sulla banchina spartitraffico EST situata: ad EST della corsia di ingresso al parcheggio e a NORD del prolungamento di via Montecuccoli, per un tratto di m 8.00 circa procedendo verso NORD, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine";

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)