ORDINANZA N. 1893

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.333

LOCALITĄ via Filadelfia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 21.06.2000

GI/VARIE00/filadelfia

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l'ordinanza n. 19 prot. 18 del 3.01.1996, con la quale al punto 3) veniva istituita la sosta con disposizione "a pettine" su ambo i lati di via Filadelfia, nel tratto: corso Siracusa - via Gorizia e l'ordinanza n. 1089 prot. 1008 del 30.10.91 che istituiva sempre in via Filadelfia, su ambo i lati, nel tratto corso Orbassano - corso Agnelli esclusi, il divieto di sosta fuori degli spazi demarcati, con la sosta con disposizione "a pettine";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Filadelfia

  1. l'istituzione della sosta, sul lato SUD della via:

  1. con disposizione "a spina", nei tratti compresi tra corso Giovanni Agnelli e via Acciarini, l'interno 155 di via Filadelfia e corso Orbassano, via Gorizia a via Guido Reni, ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili ed incroci, ove potranno essere demarcati "in linea";

b)con disposizione "a pettine" nel tratto compreso tra via Acciarini e l'interno 155 di via Filadelfia;

2)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato NORD della via, a m 5.00 circa ad OVEST del n.c. 142 per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";

3) la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 19 prot. 18 del 3.01.1996 e dell'ordinanza n. 1089 prot. 1008 del 30.10.91, meglio specificate in premessa;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)